Statuto e sede
STATUTO Associazione Internazionale "Centro Arte Club"
RAGIONE SOCIALE E SCOPI
ART. 1 - E' costituita l'Associazione Internazionale "Centro Arte Club" con sede in Piazza A. De Gasperi n. 41-42.
ART. 2 - L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone la promozione dello sviluppo delle arti figurative, della musica, danza, teatro, cinema, fotografia e delle arti minori, la diffusione della loro conoscenza tra il pubblico.
L'associazione si propone inoltre di agevolare la ricerca e la produzione artistica, di sistemare i nuovi movimenti sempre nei settori delle arti sopra descritte.
A tal fine l'Associazione potrà promuovere ed organizzare iniziative ricreative e culturali, mostre, stipulare convenzioni con gallerie, con case editrici, fornitori di materiali, fare o promuovere convegni, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa connessa con le finalita' di essa Associazione.
ART. 3 - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
Essa potra' compiere tutti gli atti richiesti al fine di ottenere sovvenzioni, contributi e donazioni che saranno impiegati unicamente per la copertura delle spese relative agli scopi della Associazione.
ART. 4 - Possono essere soci, oltre i soci fondatori, tutti coloro che ne facciano domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio con deliberazione e maggioranza dei voti.
Il Consiglio Direttivo potra' conferire la qualifica di socio onorario a persone aventi particolari benemerenze.
Il numero dei soci e' illimitato e nessun socio potra' usare l'Associazione Internazionale "Centro Arte Club"per finalita' di lucro.
ART. 5 - I soci sono tenuti a fornire parte dei mezzi occorrenti per l'espletamento dell'attivita' associativa sotto Forma di contributo annuo, che sara' determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART. 6 - Ogni socio deve:
a) osservare le disposizioni statutarie, i deliberati dell'Assemblea e quelli del Consiglio Direttivo;
b) dare il proprio contributo nel campo organizzativo per la realizzazione dell'attivita' dell'Associazione,
c) pagare le quote contributive.
ART. 7 - La qualifica di socio si perde:
a) per atti contrastanti con le finalita' dell'Associazione, che possono rendere un danno morale e materiale ai soci dell'Associazione;
b) per mancata partecipazione allo svolgimento delle attività
In questi casi l'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea con provvedimento motivato da notificarsi per iscritto;
c) per dimissioni, da presentarsi entro e non oltre tre mesi prima della scadenza del periodo di tempo per il quale e' associato, pena l'obbligo di versare la quota associativa anche per l'anno successivo.